Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
1. L'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a
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4. Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio del registro fatte a norma dell'art. 47 è punito con la pena pecuniaria da lire sessantamila a
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6. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente testo unico è punita, se non è diversamente disposto, con la pena pecuniaria
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, con la pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono
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2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si tiene conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della
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2. La pena pecuniaria è ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a trenta
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pecuniaria da due a quattro volte l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedeltà della dichiarazione applicabile a norma dei commi 1 e 2. Con
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o depositari, sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni.
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3. La pena pecuniaria è ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinunzia prima che siano
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2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedeltà della dichiarazione non si tiene conto della parte della maggiore imposta corrispondente
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1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'art. 13, comma 4, con la pena pecuniaria da
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cui all'art. 23 e all'art. 30, comma 1, è punito con la pena pecuniaria da lire centoventimila a unmilioneottocentomila.
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la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai legatari in relazione ai
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solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.